Una delle domande che più spesso viene posta dai consumatori è quale sia la differenza tra vino naturale, biodinamico o biologico.
Proveremo a sintetizzare la risposta, con tutti i limiti che le sintesi possono avere.
Vino naturale. Non esiste una normativa che regolamenta per legge questa categoria.
La definizione di vino naturale nasce in Francia negli anni ’70, ad opera di Jules Chauvet, viticoltore, enologo e sommelier, che opponendosi alla massiva introduzione di pesticidi e concimi chimici in agricoltura, e di tecniche di vinificazione manipolatorie basate su una pesante modificazione biologica, chimica e fisica del mosto-vino in cantina mediante procedimenti chiaramente industriali e seriali, creò di fatto il movimento del vino naturale nel mondo.
La prima associazione di vini naturali veniva fondata in quell’epoca in Francia, l’Association des Vins Naturel (AVN), e proponeva un protocollo agricolo e di vinificazione che definiva il vino naturale come vino da agricoltura biologica o biodinamica, da fermentazione spontanea, senza alcun additivo o coadiuvante enologico eccetto piccole quantità di anidride solforosa, in misura inferiore a 30 mg/l per i vini rossi e 40 mg/l per i vini bianchi o mossi.
In Italia esistono due disciplinari redatti da due associazioni private, VinNatur e VAN (Vignaioli artigiani e naturali), che ricalcano la definizione francese di vino naturale.
Entrambi prevedono la fermentazione spontanea, senza inoculo di lieviti selezionati, e un contenuto di anidride solforosa totale massimo di 40 mg/l per tutti i vini per l’associazione VAN, 30 mg/l per i vini rossi e rosati e 50 mg/l per i vini bianchi, dolci o mossi per l’associazione VinNatur.
Vino biologico. Il vino biologico è regolamentato da una recente normativa della comunità europea. La normativa sul biologico fino a marzo 2012 riguardava soltanto le coltivazioni e non i procedimenti di vinificazione. Le coltivazioni biologiche devono rispettare determinate regole, che prescrivono il divieto di prodotti chimici di sintesi, penetranti o sistemici.
Il problema nasce per quanto riguarda la vinificazione, momento cruciale per il mantenimento di una naturalità di aromi e di espressione del vino. La nuova normativa sul vino biologico (il Regolamento di esecuzione UE n. 203/2012 dell’8 marzo 2012) lascia al produttore mani libere sull’uso di lieviti selezionati, additivi e coadiuvanti enologici durante i processi di vinificazione e affinamento, demolendo così qualsiasi possibile accezione di “naturalità” attribuibile ai vini etichettati come biologici.
Il Regolamento CE n. 606/2009, nell’Allegato 1A a pagina 7, enuncia le pratiche e i trattamenti enologici autorizzati, che vengono quasi integralmente consentiti dalla normativa sul vino biologico.
L’elenco è sinceramente inquietante, e consiglio a tutti un’attenta lettura delle sostanze chimiche e dei trattamenti che la legge permette.
Inoltre i contenuti di anidride solforosa consentita sono praticamente simili a quelli del vino industriale.
Il vino biologico, così come la legge lo prevede, non è un vino naturale.
Vino biodinamico. Anche per il vino biodinamico non esiste una normativa di legge di riferimento. Però ci sono società private, come Demeter, che rivendicano la paternità, se non addirittura il copyright, sulla parola “biodinamico”. La biodinamica nasce all’inizio dello scorso secolo seguendo le ispirazioni cosmologiche di Rudolf Steiner. Esoterista e “mago bianco” come lui stesso si definiva in contrapposizione alle sette di “magia nera” e “magia grigia” che a quell’epoca spopolavano, Steiner aveva regolamentato le norme di coltivazione mescolando una sorta di corretta interpretazione biologica di coltivazione “pulita”, senza uso della chimica, a ritualità e gestualità che oggi definiremmo a dir poco risibili.
Le norme di coltivazione Demeter sono rigide, e costituirebbero un buon standard di riferimento, se non fosse che la loro applicazione pratica consente elasticità tali da rischiare di snaturare le originali buone intenzioni.
I protocolli di vinificazione Demeter invece sono meno condivisibili. Prevedono la fermentazione spontanea, ma consentono di additivare il vino con elevate concentrazioni di anidride solforosa, fino a 110 mg/l per vini rossi e bianchi da 2 a 9 mg/l di residuo zuccherino e fino a 220 mg/l per i vini speciali.
Insomma, anche il vino biodinamico non è necessariamente vino naturale.
Per molti la soluzione sarebbe quella di obbligare i produttori a indicare sulla retroetichetta tutti i prodotti utilizzati, durante la coltivazione e durante i processi di vinificazione e affinamento. L’idea è condivisibile, lasciamo liberi i produttori di fare il vino come vogliono, ma contestualmente informiamo correttamente e lasciamo libero il consumatore di scegliere.
Regolamento di esecuzione UE n. 203/2012 dell’8 marzo 2012 (vino biologico)
Norme UE per la produzione di vino biologico
Disciplinare Demeter (vino biodinamico)





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