Il Dimetildicarbonato nel vino. La metà di questa sostanza si trasforma in metanolo

Dopo la strage del 1986 il metanolo è scomparso? Certo che no. Il suo utilizzo diretto nel vino per incrementare il grado alcolico è proibito. Però dal 2006 è possibile addizionare al vino Dimetildicarbonato (DMDC). La metà di questa sostanza si trasforma in metanolo.

L’uso del Dimetildicarbonato è stato consentito dal dispositivo CE n. 643 del 27 aprile 2006 come antisettico e stabilizzante microbiologico.

Possono essere sottoposti a tale trattamento soltanto i vini aventi un tenore di zucchero pari o superiore a 5 g/l.

Una volta addizionato al vino esplica un’efficace azione battericida e nel giro di 5-7 ore si degrada, idrolizzandosi in metanolo e anidride carbonica.

Circa la metà in peso si trasforma in metanolo.

Il quantitativo massimo utilizzabile per legge è di 200 mg/l in assenza di residui della sostanza come tale nel prodotto immesso sul mercato.

200 mg di Dimetildicarbonato liberano circa 100 mg di metanolo (95,60 mg). Tale metanolo si somma a quello naturalmente prodotto durante la fermentazione.

Le normali pratiche di vinificazione determinano un contenuto medio in metanolo compreso tra i 60 ed i 150 mg/L.

Il limite di legge del metanolo è pari a 158,4 mg/l per i vini bianchi (0,20 ml per ogni 100 ml di alcol complessivo) e a 198 mg/l per i rossi (0,25 ml per ogni 100 ml di alcol complessivo).

Si comprende come l’utilizzo del Dimetildicarbonato ai limiti massimi consentiti dalla legge faccia sforare il contenuto massimo di metanolo consentito (fino a 250 mg/l). Se invece di un uso secondo legge se ne fa abuso, lo sforamento può anche essere elevato.

Il Dimetildicarbonato viene usato per stabilizzare i vini dolci subito prima dell’imbottigliamento ed ha un impatto minimo sul profilo aromatico, con sentori lievemente pungenti e fruttati.

Tal quale è estremamente tossico, dopo il periodo di latenza di 5-7 ore si degrada per idrolisi.

I produttori di coadiuvanti enotecnici in realtà avvisano chiaramente i vignaioli dei rischi dovuti alla sovrapproduzione di metanolo, sia nei prospetti informativi che nelle istruzioni per l’uso.

Di fatto il rischio di un uso incongruo esiste.

 
Regolamento (CE) n. 884/2001 del 24 aprile 2001 modificato dal dispositivo CE n.  643 del 27 aprile 2006, ultimo trattino del capitolo 14.

 

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