Non molto, ma qualcosa di nuovo si vede. Il Regolamento UE n. 1169/2011 si propone di armonizzare le discpline di legge nazionali. Vale come orientamento e preclude una legiferazione palesemente contraria alle sue indicazioni.
L’articolo 9 del regolamento prevede i seguenti obblighi in etichetta:
a) la denominazione dell’alimento;
b) l’elenco degli ingredienti;
c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata
d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
e) la quantità netta dell’alimento;
f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;
h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’articolo 8, paragrafo 1;
i) il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’articolo 26;
j) le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
l) una dichiarazione nutrizionale.
Il comma 4 dell’articolo 16 dispone invece la seguente deroga:
4. Fatte salve altre disposizioni dell’Unione che prevedono un elenco degli ingredienti o una dichiarazione nutrizionale obbligatoria, le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e l), non sono obbligatorie per le bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume.
Quindi un elenco completo degli ingredienti per il vino non è obbligatorio, così come una tabella nutrizionale con i valori energetici.
Diventa obbligatoria una non meglio precisata “quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti” previste dalla lettera d) del paragrafo 1 dell’articolo 9, e qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze.
Ciò significa che si potrebbe utilizzare il varco lasciato aperto dalla lettera d) per rendere obbligatoria l’indicazione di talune sostanze nelle etichette o retroetichette dei vini. Il regolamento sembra disegnato appositamente per indirizzare verso questa strada: non un elenco obbligatorio di tutte le sostanze ma un elenco parziale di alcune, con le rispettive quantità residue, a discrezione degli stati membri.
Adesso la palla passa al legislatore italiano.
Nella foto sotto il titolo: etichetta Serragghia, Gabrio Bini e Battista Belvisi
Mah! Vedo solo che vi sarà obbligo di indicare albumina, caseina e colla di pesce se utilizzati in chiarifica. Le aziende di sicuro si sono già rivolte ad altre tipologie di coadiuvanti proprio per evitare di dover inserire in etichetta un qualsiasi tipologia di allarme.
@Nic Marsél, questo per quanto riguarda la lettera c), gli allergeni. La lettera d) invece dispone un obbligo, non una facoltà, fin’ora generico, di dichiarare “la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti”.
La norma deve essere recepita a livello nazionale, e dipenderà dai singoli stati indicare le sostanze da dichiarare obbligatoriamente.
@Massimiliano Montes, peccato che l’articolo 19 (Omissione dell’elenco degli ingredienti) contenga gli elementi per annullare quanto sopra.
@Nic Marsél, l’elenco degli ingredienti è la lettera b). La lettera d) rimane obbligatoria anche alla luce dell’articolo 19.
@Massimiliano Montes, Articolo 19
Omissione dell’elenco degli ingredienti
1. Per i seguenti alimenti non è richiesto un elenco degli
ingredienti:
[…]
e) alimenti che comprendono un solo ingrediente a condizione
che la denominazione dell’alimento:
[…]
ii) consenta di determinare chiaramente la natura dell’ingrediente
2. Al fine di tener conto dell’utilità per il consumatore di un elenco di ingredienti per tipi o categorie specifici di alimenti, in casi eccezionali la Commissione può, mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 51, integrare il paragrafo 1 del presente articolo nella misura in cui le omissioni non provochino un’inadegauata informazione del consumatore finale o delle collettività.
@Massimiliano Montes,
il punto 1-ii) già di per sè, potrebbe lasciare le cose come stanno oggi attraverso l’equazione vino = bevanda alcolica ottenuta dalla fermentazione dell’uva o del mosto (unico ingrediente?)
Il punto 2 potrebbe portare ad inserire il vino (come caso eccezionale) nella lista dei prodotti esentati.
Scommettiamo che quest’ultimo punto genererà una nuova deroga per il vino?
@Nic Marsél, non c’è dubbio che il legislatore può mettere in atto tutte le forzature e le deroghe che vuole. Non esiste certezza in diritto, tantomeno in Italia.
Però le esenzioni di cui tu parli sono relative all’elenco degli ingredienti. L’esenzione riguarda la lettera b) ovvero l’elenco completo degli ingredienti.
Non riguarda la lettera d) che invece obbliga apparentemente senza deroghe ad indicare almeno alcuni ingredienti (quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti).
Sembra… è possibile che sbagli.
Comunque questo comma lascerebbe le porte aperte ad una legge che obblighi i produttori ad indicare alcune sostanze in etichetta. Un’evemtuale legge in tal senso non andrebbe contro al regolamento, infatti obbligherebbe a dichiarare non l’elenco completo degli ingredienti ma solo taluni ingredienti o categorie di ingredienti che il legislatore ritiene importanti a fini sociali e di tutela del consumatore.
@Nic Marsél,
Allergene che deve essere dichiarato
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
OPSSSSSS guarda caso non il vino.
@Nic Marsél,
Allegato II
Guarda chi è esente…
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
Massimiliano, aggiungi alla fine che ora tocca al legislatore italiano. Mi permetto di correggerti… un regolamento europeo è legge, quindi il legislatore italiano non ha nulla da fare. Mi spiego: non è una direttiva che impone agli stati membri di adeguarsi creando le proprie leggi conformi alla direttiva. Il regolamento UE è legge ed è applicabile immediatamente in tutti gli stati membri.
Ciao Mike. Che io sappia il regolamento pone dei limiti alle normative dei singoli stati membri. Su tutto ciò che il regolamento non vieta o non indica espressamente si può legiferare purché le norme non siano palesemente contrarie agli indirizzi globali del regolamento. Tutto ciò che il regolamento descrive espressamente è immediatamente applicabile, come tu dici.
In questo caso c’è un’ambiguità. Il regolamento obbliga ad indicare in etichetta “talune sostanze” senza però indicare quali. E penso che tale obbligo, da come si legge, valga anche per il vino. Comunque domani cerco sul sito della UE i criteri applicativi dei regolamenti.
@Mike Tommasi,
« Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri »
(art. 288 comma 2 TFUE)
“La diretta applicabilità tuttavia non esclude che il Consiglio, o più spesso la Commissione, ed eccezionalmente gli Stati intervengano con dei provvedimenti integrativi o d’esecuzione del regolamento”.
“Di regola i regolamenti UE sono dotati di efficacia diretta sia verticale sia orizzontale, ma se sono privi di sufficiente precisione o non sono incondizionati questa è esclusa.”
L’ho preso da wikipedia:
http://it.m.wikipedia.org/wiki/Regolamento_dell%27Unione_europea
In teoria questo regolamento è privo di sufficiente precisione, quindi i singoli stati membri possono varare provvedimenti integrativi.
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Vino senza solfiti….lo pretende il consumatore!
al momento sull’etichetta si legge “contiene solfiti” e perché non scrivere anche la % dei solfiti all’imbottigliamento? E così il consumatore potrebbe cominciare a scegliere i vini che contengono meno solfiti, dato che questi sono pericolosi per la salute, infatti, e maggiormente per i soggetti asmatici e per alcuni allergici (ad esempio all’aspirina).
@giacomo, è quello che vorremmo tutti. I consumatori e i produttori naturali. Ma l’industria del vino fa le barricate (oltre ai barricati).
Bisognerebbe indicare obbligatoriamente in etichetta la solforsa totale in mg/l all’imbottigliamento.
Sembra che con questo nuovo regolamento UE, alcuni paesi del nord-europa, non produttori di vino e quindi meno soggetti alle pressioni delle lobby, ma grandi importatori, stiano programmando di acquistare soltanto vini che riportino in etichetta i mg/l di solforosa.
Si dice (ma fino a ora è solo un rumor) che un grande monopolio scandinavo introdurrà delle norme ferree per l’importazione di vino: soltanto quelli che in etichetta forniscono alcune indicazioni, tra cui la solforosa totale.
Se così fosse ne vedremo delle belle…
Bene, al di là dell’equivocità degli articoli del nuovo Regolamento U.E., la nostra dialettica è proiettata per la sicurezza alimentare e quindi per la salute del consumatore…in quanto la Scienza considera a rischio l’additivo conservante E220 o SO2(anidride solforosa) che per altro può scatenare l’emicrania o mal di testa attraverso la riduzione del flusso sanguigno al cervello (una dolorosa collusione di sangue e nervi).
Comunque, i produttori vignaioli, se lo volessero – questione di ricerca e conoscenza -, potrebbero realizzare in cantina un’applicazione (già in atto) che consente la refrigerazione e la protezione del pigiato in atmosfera priva di ossigeno prima e durante il suo passaggio alla pressa/tino permettendo di non aggiungere solfiti; ma è bene ricordare che i solfiti vengono prodotti anche dai lieviti durante la fermentazione, quindi può esistere un vino senza solfiti?
Cosa ne pensa?
@giacomo, senza solfiti “aggiunti” sicuramente si.
Io non sono un estremista della solforosa (non è solo il suo ridotto tenore che rende il vino naturale). Però il suo uso va limitato al massimo, questo si.
E soprattutto il consumatore va informato correttamente.
Ok e grazie, le nostre opinioni concordano!
Ah, il consumatore! la cui attenzione è catalizzata continuamente dai masmedia e dall’indotto televisivo per le novità e il mercato della salute e del benessere psicofisico della persona, mentre è impreparato a leggere e interpretare l’etichettatura dei prodotti alimentari e specificamente la scrittura in cifra dei “codici E” – additivi ( coloranti, conservanti, antiossidanti, emulsionanti ecc..) negli alimenti classificati dalla lettera E seguita da un numero – per es., E220….,E249, E 250…, E320…..E1521; gli additivi alimentari autorizzati dall’U.E. sono sostanze che vengono aggiunte ai cibi per conservarli e presentarli meglio cambiando colore, gusto ecc. e non tutti sono innocui, anzi alcuni creano intolleranza e allergia ed altri sono tossici e responsabili di disturbi e malattie!
Mi chiedo dove si nasconde la salute, e dove l’etica della salute?
@giacomo, ottimo suggerimento. Ci scriveremo sopra 😉