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Edith Di Salvo risponde:
September 17th, 2013 ore 13:58
Gentile Mirko Baldini, non credo che si tratti di annacquamento, ma di una procedura prevista dal disciplinare (Articolo 2. Possono inoltre concorrere alla produzione le uve a bacca rossa provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione nelle unità amministrative della zona di produzione delle uve e presenti nei vigneti nella misura massima del 15% del totale delle viti per il vino “Chianti” e del 20% per i vini “Chianti” con riferimento alle sottozone e alla specificazione aggiuntiva “Superiore”).
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